Con la circolare 127 del 16 novembre 2022, l'INPS ha illustrato le modalità operative per l'erogazione del “bonus 150€” previsto dall'articolo 19 del D.L. 144 del 23/9/2022
PENSIONATI (commi da 1 a 7 art. 19 DL 144/2022)
Hanno diritto al bonus i percettori di pensione, assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, o titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e con un reddito IRPEF 2021 non superiore a € 20.000.
Pagamento automatico unitamente alla rata di pensione di novembre 2022.
LAVORATORI DOMESTICI (comma 8 art. 19 DL 144/2022)
Hanno diritto al bonus i lavoratori domestici già percettori del “bonus 200 €” (che quindi hanno dovuto presentare domanda per lo stesso) a condizione che vi sia in essere un rapporto di lavoro domestico alla data dl 24 settembre 2022.
Pagamento automatico nel mese di novembre 2022 con accredito sul conto corrente indicato nella precedente domanda.
PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA (comma 16 art. 19 DL 144/2022)
Hanno diritto al bonus i percettori di Redditi e Pensioni Di Cittadinanza con misura in essere nel mese di novembre 2022.
Pagamento automatico unitamente alla mensilità di novembre 2022 tramite ricarica della Carta RdC.
PERCETTORI NASPI, DIS-COLL e MOBILITÀ IN DEROGA (comma 9 art. 19 DL 14/2022)
Hanno diritto al bonus i percettori di NASPI, DIS-COLL e MOBILITÀ IN DEROGA la cui indennità è attiva nel mese di novembre 2022.
Pagamento automatico nel mese di febbraio 2023.
PERCETTORI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA (comma 10 art. 19 DL 14/2022)
Hanno diritto al bonus i percettori di DS AGRICOLA di competenza 2021 (quindi pagata nel 2022).
Pagamento automatico nel mese di febbraio 2023.
BENEFICIARI INDENNITÀ COVID (comma 12 art. 19 DL 14/2022)
Hanno diritto al bonus i lavoratori che hanno percepito “indennità Covid” ai sensi dell'art. 10, commi da 1 a 9, DL 41/2021 e dell'art. 42 DL 73/2021, relative a lavoratori stagionali e del turismo, intermittenti, autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio, dello spettacolo (categorie di lavoratori che hanno già beneficiato del pagamento automatico del “bonus 200 €”).
Pagamento automatico nel mese di febbraio 2023.
AUTONOMI OCCASIONALI e INCARICATI ALLE VENDITE (comma 15 art. 19 DL 14/2022)
Hanno diritto al bonus i lavoratori autonomi occasionali ed incaricati alle vendite che abbiano presentato domanda e successivamente percepito il “bonus 200€”.
Pagamento automatico nel mese di febbraio 2023.
LAVORATORI CO.CO.CO., DOTTORANDI, ASSEGNISTI DI RICERCA, STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO, INTERMITTENTI, DELLO SPETTACOLO (commi 111, 13, 14 art. 19 DL 14/2022) – BONUS A DOMANDA
Hanno diritto al bonus i lavoratori con, alla data del 18 maggio 2022, un contratto di collaborazione continuata di continuativa, di dottorato o di assegno di ricerca, a condizione che siano iscritti nella gestione separata INPS e abbiano per il 2021 un reddito non superiore a 20.000€.
Hanno diritto al bonus i lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato, intermittenti e dello spettacolo (iscritti al Fondo spettacolo INPS) che nel corso del 2021 abbiamo avuto almeno 50 giornate di lavoro in una o più delle tipologie di lavoro di cui sopra (anche sommate tra loro, ad eccezione dei lavoratori dello spettacolo che dovranno avere 50 giornate lavorate nel rispettivo settore) ed un reddito non superiore a 20.000€. Nel caso in cui questi lavoratori avessero nel mese di novembre 2022 un rapporto di lavoro attivo e ricorrano le condizioni per la percezione del bonus, dovranno percepire il bonus tramite il datore di lavoro direttamente in busta paga e non già tramite l'INPS.
Pagamento (a seguito di domanda che andrà presentata tramite il Patronato INCA non appena saranno attivi i canali telematici entro il 31 gennaio 2023), nel mese di febbraio 2023
LAVORATORI DIPENDENTI (art. 18 DL 14/2022)
La circolare INPS in questione non tratta il bonus per i lavoratori dipendenti i quali hanno diritto alla percezione a condizione che abbiano un rapporto di lavoro attivo nel mese di novembre con una retribuzione lorda non superiore ad € 1.538 e che abbiano presentato (entro il mese di novembre 2022) una dichiarazione attestante di non essere pensionato o componente di un nucleo familiare percettore di reddito di cittadinanza (sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i dipendenti della pubblica amministrazione la cui retribuzione è gestita tramite NoiPa). La dichiarazione dovrà attestare esclusivamente la non percezione di pensione e RdC, saranno le aziende, in fase di elaborazione della busta paga, a verificare il requisito reddituale.
Pagamento in busta paga con la retribuzione di novembre 2023, a seguito di dichiarazione da rilasciare al datore di lavoro.
CLICCA QUI PER SCARICARE L'AUTOCERTIFICAZIONE DA CONSEGNARE AL DATORE DI LAVORO